Bonus edilizi- Circolare n.33/E Agenzia delle Entrate
La Circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, distinguendo a seconda che l’errore sia formale (nel caso, ad esempio, siano stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori) o sostanziale (ossia quando l’errore attiene ad elementi essenziali del credito ceduto) , precisando che, nel primo caso, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec, mentre nel secondo è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio; decorso tale termine, se il credito è stato accettato dal cessionario, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, tramite l’invio dello specifico modello ad un’apposita casella pec.
Per coloro che non hanno inviato nei termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020) è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, mediante la quale è possibile inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.