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Bonus edilizi- Circolare n.33/E Agenzia delle Entrate

10/10/2022 Autore: Francesco La Commare

La Circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, distinguendo a seconda che l’errore sia formale (nel caso, ad esempio, siano  stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori) o sostanziale (ossia quando l’errore attiene ad elementi essenziali del credito ceduto) ,  precisando che, nel primo caso, è sufficiente  inviare una segnalazione tramite pec, mentre nel secondo è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio; decorso tale termine, se il credito è stato accettato dal cessionario, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, tramite l’invio dello specifico  modello ad un’apposita casella pec.

Per coloro che non hanno inviato nei termini  la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020)  è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”,  mediante la quale è possibile  inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

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