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DECRETO MILLEPROROGHE

BENEFICI FISCALI PRIMA CASA

05/03/2021 Autore: Gian Battista Baccarini

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 21/2021 del D.L. n. 183/2020, entra in vigore il Decreto c.d. “Milleproroghe 

 
Queste le novità più rilevanti per le nostre attività:

  • il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
  • il  termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria, dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
  • il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • il termine di un di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
 
Questa misura è stata fortemente voluta da Fiaip che l’aveva proposta sin dal decreto “Cura Italia”, poi recepita dal Legislatore nel decreto “Liquidità” ma con prevista validità solo fino al 31 dicembre 2020; dopo una pressante e mirata azione sindacale, sono riusciti ad ottenere l’estensione della sospensione dei termini a tutto il 2021, con una ricaduta pratica positiva in termini di maggiore serenità, sia per noi professionisti che per i nostri clienti, nell’affrontare la delicata operazione relativa alla “prima casa”.
 
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